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Requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno – Cass. n. 10214/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018 - Domanda di rinnovo presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto d.l. - Valutabilità ai sensi della disciplina previgente - Necessità - Ragioni.

 

In tema di protezione umanitaria, i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto d.l., in quanto il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10214 del 30/03/2022 (Rv. 664333 - 01)

 

Corte

Cassazione

10214

2022