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Cittadino straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale – Cass. n. 28200/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cittadino straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari - Art. 29 bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione.

 

In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28200 del 14/10/2021 (Rv. 662854 - 01)

 

Corte

Cassazione

28200

2021