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Violenze subite nel Paese di transito – Cass. n. 25734/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle vessazioni e violenze subite in Libia, paese di transito ove era rimasto per circa quattro anni - di cui due e mezzo in un campo di prigionia - indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche).

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021 (Rv. 662407 - 01)

 

Corte

Cassazione

25734

2021