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Richiesta di soggiorno per "richiesta asilo" – Cass. n. 24040/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Stato competente - Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 - Interpretazione - Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda - Richiesta di soggiorno per "richiesta asilo" - Idoneità - Fondamento.

 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo, è applicabile anche al permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti; la disposizione eurounitaria non introduce, infatti, alcuna specificazione circa il tipo di permesso di soggiorno idoneo ai fini della configurabilità, in concreto, del criterio di collegamento e, inoltre, la provvisorietà del titolo non è di ostacolo all'applicazione del principio, in quanto tutti i titoli di permanenza in Italia sono revocabili e sottoposti a scadenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24040 del 06/09/2021 (Rv. 662167 - 01)

 

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Cassazione

24040

2021