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Condizione di vulnerabilità per motivi di salute – Cass. n. 17204/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni.

 

In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021 (Rv. 661642 - 01)

 

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