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Permesso di soggiorno per motivi familiari – Cass. n. 6747/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6747 del 10/03/2021 (Rv. 660889 - 01)