Skip to main content

Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice – Cass. n. 3357/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell’acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021 (Rv. 660492 - 01)