Skip to main content

Procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale – Cass. n. 84/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Decreto del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto del tribunale che rigetti l'impugnazione contro il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, in quanto avverso il predetto decreto è espressamente prevista la possibilità di ricorso - ordinario - per cassazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, il che esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario, dovendo ulteriormente rilevarsi che il rigetto della domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non è configurabile come provvedimento limitativo della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 84 del 07/01/2021