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Cittadino straniero insolvente – Cass. n. 29142/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione intemazionale - Cittadino straniero insolvente - Rischio di riduzione in schiavitù per debiti - Migrazione per motivi economici - Distinzione - Conseguenze - Cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

Costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente - che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh - aveva rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un'ipotesi di migrazione per ragioni economiche).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29142 del 21/12/2020

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2020