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Udienza di comparizione – Cass. n. 29304/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Procedimento - Udienza di comparizione - Fissazione - Necessità - Audizione del ricorrente - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nei giudizi aventi per oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice è tenuto a fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, al fine di procedere alla sua audizione, non solo quando nella fase amministrativa del procedimento l'audizione sia stata omessa, ma anche quando la stessa sia stata inidoneamente condotta, assumendo tale momento un'importanza centrale ai fini della valutazione di credibilità della narrazione posta a base della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato per avere il giudice di merito rigettato la domanda per scarsa credibilità dei fatti narrati, senza disporre la comparizione delle parti, nonostante l'inadeguatezza della traduzione dell'audizione amministrativa, effettuata da interprete di nazionalità diversa dal ricorrente, in violazione dell'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 25 del 2008).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29304 del 22/12/2020

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