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Protezione internazionale - Mera prospettazione -  Cass. n. 26604/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Commissione di un grave reato all'estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - Mera prospettazione - Insufficienza - Indagini ulteriori - Necessità - Limiti e condizioni.

In tema di protezione internazionale, la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26604 del 23/11/2020 (Rv. 659628 - 01)

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