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Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie -Cass. n. 24679/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Svolgimento di attività lavorativa in Italia - Ragione sufficiente per il suo rilascio - Esclusione - Condizione di vulnerabilità - Peggioramento delle condizioni economiche - Rilevanza - Esclusione.

Lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia perché tale permesso è misura temporanea, laddove lo svolgimento dell'attività lavorativa (in particolare, a tempo indeterminato) legittimerebbe un permesso di soggiorno "sine die", sia perché la vulnerabilità, richiesta dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24679 del 05/11/2020 (Rv. 659764 - 01)

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