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Protezione internazionale e/o umanitaria - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato -Cass. n. 27203/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale e/o umanitaria - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Presupposti - Art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Interpretazione - Motivazione del giudice di merito – Contenuto - procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio.

In materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27203 del 27/11/2020 (Rv. 659909 - 01)

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