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Protezione internazionale - Liti tra privati – Cass. n. 23281/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Liti tra privati - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23281 del 23/10/2020 (Rv. 659378 - 01)

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