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Procedura Dublino – Cass. n. 21553/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cd. "Procedura Dublino"- Natura- Informazione- Specifico "opuscolo comune"- Oggetto- Finalità.

Il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. "procedura Dublino"), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d'ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all'art. 4, intitolato "Diritto di informazione", prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l'informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico 'opuscolo comune', redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale ad informare l'interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 07/10/2020 (Rv. 658981 - 01)

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