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Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità – Cass. n. 20334/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Valutazione - Povertà - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della "carestia" (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra le fonti di informazione utilizzabili dal giudice del merito sia annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto, il sito web "viaggiaresicuri.it").

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020 (Rv. 658988 - 01)

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CASSAZIONE

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