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Protezione internazionale o umanitaria – Cass. n. 19252/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale o umanitaria - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" - Deduzione della provenienza da una specifica area interessata da fenomeni di violenza generalizzata - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze sul piano dei poteri di accertamento del giudice.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei cd. "paesi sicuri" di cui all'art. 1 del d.m. degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di tale allegazione, di procedere all'accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19252 del 16/09/2020 (Rv. 659111 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

19252

2020