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Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Cass. n. 20385/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Verifica di credibilità del racconto del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale - Accertamento secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Comparazione con COI aggiornate - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la protezione umanitaria ad un richiedente, che aveva allegato ragioni di persecuzione nel paese di origine legate alla sua omosessualità, affermando che, stante l'impossibilità di provare tale condizione, non era possibile sindacare la veridicità del suo racconto in quanto relativo alla sua sfera sessuale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20385 del 28/09/2020 (Rv. 659190 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20385

2020