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Riduzione in schiavitù - "Status" di rifugiato - Cass. n. 17186/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Riduzione in schiavitù - "Status" di rifugiato - Sussistenza - Liceità o tolleranza nel Paese di origine - Irrilevanza - Fattispecie.

STRANIERO

SCHIAVITU'

RIFUGIATO

In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilevo locale correlati ad usanze tribali).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17186 del 14/08/2020 (Rv. 658957 - 01)

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2020