Skip to main content

Atti di persecuzione per motivi di razza - Cass. n. 13932/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Atti di persecuzione per motivi di razza - Art. 8 d. lgs. n. 251 del 2007 - Contenuto - Accertamento - Obbligo di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono assumere la forma di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori in sé o attuati in modo discriminatorio,in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, cosicché il giudice del merito deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, comprese le disposizioni legislative o regolamentari e relative modalità di applicazione, al fine di accertare se, effettivamente, una determinata minoranza etnica sia discriminata nell'esercizio dei propri diritti civili e non possa accedere a lavori ed incarichi come tutti gli altri cittadini. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta da un cittadino del Bangladesh - che, in sede di audizione, aveva riferito che l'appartenenza alla minoranza rohingya comportava nel suo paese l'impossibilità di svolgere lavori pubblici, di iscriversi ad un partito e di esercitare diritti civili e sociali - limitandosi a ritenere generica e non circostanziata tale affermazione, senza effettuare alcun approfondimento istruttorio).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020 (Rv. 658240 - 01)

corte

cassazione

13920

2020