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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 13255/2020

Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva genericamente escluso l'esistenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso, senza indicare in alcun modo la fonte internazionale che aveva consentito di giungere a tale conclusione).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020 (Rv. 658130 - 01)

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