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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 05)

Protezione umanitaria - Presupposti - Autonoma individuazione di tali presupposti rispetto a quelli previsti per le protezioni maggiori - Necessità - Fondamento - Utilizzabilità degli stessi fatti storici per ottenere le diverse forme di protezione - Ammissibilità.

Procedimento civile - domanda giudiziale.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112