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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020 (Rv. 657701 - 01)

Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020 (Rv. 657701 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1