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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020 (Rv. 657835 - 01)

Protezione internazionale - Condizione di omosessualità - Previsione dell'omosessualità come reato - Conseguenze - Atto di persecuzione - Configurabilità - Condizioni - Minacce di condotte violente od esposizione a trattamenti inumani e degradanti - Protezione sussidiaria - Configurabilità - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, l'allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l'omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020 (Rv. 657835 - 01)