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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5936 del 03/03/2020 (Rv. 657004 - 01)

Minore straniero non accompagnato- Accertamento dell'età - Dichiarazioni del minore - Valenza - Indicazione del margine di errore dell'accertamento medico - Rilevanza- Presunzione di minore età - Applicazione - Fattispecie.

Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5936 del 03/03/2020 (Rv. 657004 - 01)