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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33166 del 16/12/2019 (Rv. 656559 - 01)

Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Opposizione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ragioni umanitarie nuove o diverse - Nozione - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di pace - Sussistenza.

L'opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la "novità” non solo in senso oggettivo, ma anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi "medio tempore” - in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all'obbligo di cooperazione istruttoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33166 del 16/12/2019 (Rv. 656559 - 01)