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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019 (Rv. 656566 - 01)

Protezione internazionale - Dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente - Nuova audizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C- 348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019 (Rv. 656566 - 01)