Skip to main content

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019 (Rv. 655323 - 01)

Protezione internazionale - Procedimento - Art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione dei termini feriali - Inapplicabilità - Limite temporale - Fondamento.

Procedimento civile - termini processuali - In genere.

L'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35- bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019 (Rv. 655323 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152