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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27077 del 23/10/2019 (Rv. 655648 - 01)

Decreto di espulsione - Proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Limiti.

In tema di immigrazione, in virtù dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l'efficacia fino a che non interviene la decisione della Commissione territoriale, all'esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l'espulsione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. n. 251 del 2007 (e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutarsi caso per caso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27077 del 23/10/2019 (Rv. 655648 - 01)