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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019 (in corso di massimazione)

Decreto di espulsione - Adozione successiva alla presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale - Illegittimità – Fattispecie

La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della commissione territoriale, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, c.2 del d. lgs. n.25 del 2008. Né l'autorità avanti alla quale lo straniero si presenta per proporre la domanda è autorizzata a valutarla nel merito - inviandola in caso di ritenuta infondatezza,direttamente alla Prefettura per l'emanazione del decreto di espulsione - giacchè la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione intemazionale è rimessa esclusivamente alle C.T.. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato un decreto di espulsione emesso nonostante la proposizione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, così riformando la pronuncia del Giudice di pace che aveva ritenuto che legittimamente la Questura, avanti alla quale il richiedente si era recato per presentare la domanda, valutandola infondata, avesse direttamente inviato gli atti alla Prefettura per l'emissione del decreto di espulsione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019 (in corso di massimazione)