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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10922 del 18/04/2019 (Rv. 653474 - 01)

Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione al riconoscimento dello "status" di rifugiato - Preclusione circa l'esame di ulteriori profili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Esclusione – Fondamento 

Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10922 del 18/04/2019 (Rv. 653474 - 01)