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Pubblica amministrazione - ordinamento degli uffici della p.a. - delegazione di funzioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

Normale possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910.

Costituisce principio generale del diritto amministrativo (di cui si rinviene conferma nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001) che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le cui strutture siano connotate da organizzazione gerarchica (come i ministeri), la delegabilità delle funzioni, da parte dell'organo posto al vertice, ai collaboratori dotati di adeguate qualifiche e cognizioni, rappresenta la regola, salvo che la legge non disponga diversamente, prevedendo una competenza funzionale ed inderogabile dell'organo anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto delegabile al dirigente della Direzione Generale degli affari generali e del personale del Ministero la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento prevista dal r.d. n. 639 del 1910).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016