Opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea - Cass. Ord. 15414/2019

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Oggetto del giudizio - Quantificazione dell'indennità - Congruità e conformità ai criteri di legge - Principio della domanda - Coordinamento - Necessità - Determinazione di una somma inferiore rispetto alla stima amministrativa - Ammissibilità - Condizioni.

In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati con quello della domanda, con la conseguenza che l'opposizione formulata dall'espropriato potrà condurre solo alla determinazione di un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall'espropriante. Pertanto, nel caso in cui l'accertamento giudiziario conduca ad un risultato sfavorevole per l'espropriato opponente, il giudice dovrà limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che il promotore dell'espropriazione, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto domanda riconvenzionale di riduzione dell'ammontare.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019 (Rv. 654650 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167