espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento -

liquidazione dell'indennità - deposito - efficacia liberatoria per l'espropriante - condizioni - risarcimento del danno conseguente ad occupazione appropriativa o usurpativa - deposito di somme liquidate a titolo di indennità di esproprio o d'occupazione temporanea - efficacia liberatoria - esclusione - detraibilità dalla somma liquidata a titolo di risarcimento - presupposti.


Il deposito di somma a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, ai sensi degli artt. 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito di una procedura espropriativa perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un'occupazione appropriativa o usurpativa: in tal caso, infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente al danneggiato, con detrazione dall'importo dovuto delle sole somme eventualmente già incassate da quest'ultimo, potendo l'espropriante legittimamente chiedere la restituzione di quelle ancora giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti.


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 09/10/2013