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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1643 del 23/01/2017

Espropriazione parziale - Transazione di giudizi in corso innanzi al G.A. - Cessione parziale, in favore dell’espropriante, dell’immobile e determinazione delle indennità spettanti, rapportate anche al diminuito valore della residua parte del bene - Inadempimento - Controversia risarcitoria - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di espropriazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'invocato risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di un contratto di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell’espropriante e la determinazione delle indennità spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso che si tratta di un giudizio rientrante nella riserva di giurisdizione ordinaria sancita dalla disposizione speciale di cui all’ultima parte dell’art. 133, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non già a due distinti crediti, ma unicamente alla determinazione della indennità di espropriazione, la quale, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo, comprendendo, pertanto, anche il risarcimento per il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1643 del 23/01/2017