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Professionisti - Previdenza - Indennità di maternità delle libere professioniste - Adozione

Disciplina per l'ipotesi di adozione - "Ratio" - Tutela della prole adottiva - Conseguenze - Alternatività e fungibilità dei genitori adottivi nel godimento del beneficio - Qualità di libero professionista di un solo genitore e di lavoratore dipendente dell'altro - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 809 del 15/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 809 del 15/01/2013

 

L'indennità di maternità per le libere professioniste, disciplinata dagli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, risponde all'interesse di inserimento della prole adottiva, adeguatamente tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, anche se - come nella specie - un genitore è libero professionista e l'altro lavoratore dipendente.