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professionisti‭ ‬-‭ ‬attività medico-chirurgica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12830‭ ‬del‭ ‬06/06/2014‭

Intervento di chirurgia estetica‭ ‬-‭ ‬Esisto peggiorativo per il paziente‭ ‬-‭ ‬Responsabilità del sanitario per mancanza di consenso informato del paziente‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12830‭ ‬del‭ ‬06/06/2014‭


Quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare,‭ ‬la responsabilità del medico per il danno derivatone‭ ‬è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito,‭ ‬ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito.‭ ‬Infatti,‭ ‬con la chirurgia estetica,‭ ‬il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute,‭ ‬ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi,‭ ‬senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12830‭ ‬del‭ ‬06/06/2014‭