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Cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro – Cass. n. 22170/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - cumulo con la retribuzione - Iscritti all'INPGI - Trattamento - Disciplina applicabile - Disciplina prevista per gli iscritti all'AGO - Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI.

 

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22170 del 03/08/2021 (Rv. 662095 - 01)

 

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Cassazione

22170

2021