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Decorrenza all'acquisizione degli elementi informativi a carico dell'assistito – Cass. n. 22089/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Decreto di omologa - Termine di 120 giorni per il pagamento delle prestazioni - Decorrenza - Dall'acquisizione degli elementi informativi a carico dell'assistito - Conseguenze.

 

In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'Inps per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22089 del 02/08/2021 (Rv. 662027 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_445 bis

 

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Cassazione

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2021