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Assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni – indennità - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10778 del 05/06/2020 (Rv. 657873 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - Indennità di mobilità ex artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 - Soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di mobilità, prevista dagli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata l. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal d.lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10778 del 05/06/2020 (Rv. 657873 - 01)