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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1559 del 23/01/2020 (Rv. 656654 - 01)

Contributi previdenziali - Socio amministratore di società a responsabilità limitata - Familiari coadiutori - Doppia contribuzione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

I familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro autonomo, per il quale vale l'obbligo della iscrizione presso la gestione separata, partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, nella specie società a responsabilità limitata, devono essere iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo societario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente l'obbligo della doppia contribuzione per i figli del socio amministratore, consiglieri di amministrazione ed altresì coadiutori).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1559 del 23/01/2020 (Rv. 656654 - 01)

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