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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensione di invalidita' - revoca – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019 (Rv. 655616 - 01)

Giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione di un trattamento assistenziale - Necessità di effettuare una comparazione con lo stato di salute precedentemente accertato - Sussistenza in caso di accertamento dello stesso con sentenza.

Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019 (Rv. 655616 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909