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Assicurazioni sociali - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti -  Cass. 13202/2019

Omissioni contributive - Costituzione della rendita ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prova scritta - Necessità - Oggetto - Subordinazione - Inclusione - Prova per presunzioni - Esclusione.

In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia, prevista dall'art. 13, commi 4 e 5, della l. n. 1338 del 1962, riguarda non solo l'esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, senza che sia sufficiente allo scopo la prova per presunzioni.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini dell'attribuzione della rendita vitalizia, aveva ritenuto inidonea a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la produzione delle scritture contabili della società datrice di lavoro, redatte dalla stessa lavoratrice, e una dichiarazione postuma dell'amministratrice della società).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13202 del 16/05/2019 (Rv. 653836 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2729 – Presunzioni semplici