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Assicurazioni sociali - assicurazione contro la disoccupazione - Cass. 14416/2019

Obbligo assicurativo – Contributi assicurativi - Versamento - Omissione - Costituzione della rendita vitalizia - Esistenza del rapporto di lavoro - Prova scritta - Necessità - Giudicato - Contenuto - Rilevanza - Limiti.

Il principio secondo cui la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione, non trova deroga nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura di documentazione di data certa di una determinata prova.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14416 del 27/05/2019 (Rv. 653978 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata