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Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere - indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - requisito contributivo dei 78 giorni - riposi ordinari - computo - fondamento- quantificazione della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione ex artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 818 del 1957- irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26218 del 18/10/2018

>>> In materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 78 giorni, di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, applicabile "ratione temporis", vanno computate non soltanto le giornate di effettiva prestazione del lavoro, ma anche quelle non lavorate, qualora interne ad un periodo complessivamente considerato lavorativo e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, quali l'assenza per festività e per ferie, i periodi di maternità e di malattia nonché i riposi ordinari, tra i quali rientrano le domeniche in forza di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, mentre non rileva quanto previsto dagli artt. 3 e 4 deld. P.R. n. 818 del 1957, che attengono all'individuazione del "quantum" della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26218 del 18/10/2018