Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21371 del 29/08/2018

Sentenza di reintegra - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione della prescrizione - Impedimenti fattuali - Irrilevanza - Fattispecie.

La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali. (Nella specie, si è ritenuto ininfluente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21371 del 29/08/2018