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previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - ripartizione dell'obbligo Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2135 del 29/01/2018

Indebito versamento di contributi - Azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale - Legittimazione attiva esclusiva del datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore - Conseguenze.

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege”.

Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2135 del 29/01/2018