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Previdenza (assicurazioni sociali) - lavoratori autonomi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25669 del 27/10/2017

Iscritti alla gestione separata - Liquidazione della pensione supplementare - Condizioni - Regime delle cd. "finestre" ex art. 1 della l. n. 247 del 2007 - Applicabilità - Fondamento.

In materia di pensione supplementare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 32, della l. n. 335 del 1995, trova applicazione il regime delle cd. “finestre”, introdotto per l’assicurazione generale obbligatoria dall’art. 1, commi 5 e 6 della l. n. 247 del 2007, che ha differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, atteso che l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 282 del 1986, nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisiti di età di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25669 del 27/10/2017