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Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - controversie – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 29/11/1963

Consulenti tecnici - consulenza obbligatoria in appello - condizioni - contestazione sugli accertamenti del consulente di primo grado - nozione di accertamento.*

Il principio secondo cui, in Sede di applicazione della norma dello art 453 cod proc civ, valevole anche per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie in forza del richiamo dell'art 465 cod proc civ, la nomina del consulente tecnico in grado di appello non e piu necessaria quando gli accertamenti di carattere tecnico compiuti dal consulente di primo grado non hanno formato oggetto di contestazione alcuna va interpretato nel senso che gli accertamenti del consulente comprendono tanto la parte diagnostica, quanto la parte valutativa (percentuale di incidenza delle infermita sulla capacita di lavoro e di conseguenza, su quella di guadagno del soggetto), di guisa che, se vi sia divergenza tra le parti o se il giudice non concordi su tali accertamenti, cosi complessivamente intesi, in grado di appello deve farsi luogo a nuova consulenza tecnica (applicazione al caso in cui i giudici di primo grado, pur concordando sulla diagnosi, divergano dal consulente circa l'incidenza dell'infermita sulla capacita lavorativa del soggetto, e i giudici di appello invece, concordano in pieno con la relazione del consulente tecnico di primo grado, avevano ritenuto di non procedere a nuova consulenza tecnica, in quanto le parti concordavano sulla sola parte diagnostica delle infermita). ( V 2838/62, 840/62, 143/62, 542/61).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 29/11/1963