Skip to main content

Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7755 del 17/05/2003

Mancato riconoscimento della personalità giuridica - Conseguenze - Disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute - Applicabilità - Effetti.

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 cod. civ., con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, o anche del solo datore di lavoro, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute. Essi sono pertanto soggetti giuridici che, ancorché privi di personalità, costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione. Ne consegue che l'obbligo di prestazione previdenziale o assistenziale grava sul fondo o cassa e non sul datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7755 del 17/05/2003